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Sul punto questa corte si era già espressa in passato (Sez. 1^, 28 maggio 1979, n. 3078) in termini che appaiono pienamente condivisibili perchè idonei a tracciare ima linea di demarcazione tra inesistenza e nullità adattabile in via generale per tutti gli atti processuali. Partendo dall’implicito rilievo del carattere residuale della categoria dell’inesistenza giuridica dell’atto processuale (la quale, per la sua radicalità, riceve un ben diverso trattamento giuridico rispetto alla nullità sanabile, potendo l’atto inesistente essere in qualunque tempo investito, in sede di cognizione ordinaria od anche di opposizione all’esecuzione, con azione diretta ad accertare l’inesistenza medesima, a differenza dell’atto nullo, il cui vizio non può che esser fatto valore con gli ordinali mezzi di gravame), la citata sentenza definisce l’atto processuale inesistente come quell’atto che – per la mancanza di singular degli elementi costitutivi indispensabili per la loro identificazione come atti appartenenti ad singular dei tipi previsti dall’ordinamento- sono assolutamente inidonei a produrre alcun effetto, sostanziale o processuale, tanto da non poter essere presi in considerazione come atti di un determinato tipo.

Anzitutto deve essere rilevato che l'imputato giudicato in absentia è colui che ha consapevolmente esercitato il "diritto a non partecipare" al processo in quanto "a conoscenza" sia dell'esistenza del processo, che della sua progressione, come si ricava dall'ordito normativo tessuto sia dalle norme che prescrivono le condizioni che consentono di procedere in absentia (art. 420-bis c.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 

quando, risolvendo una questione di giurisdizione o competenza, la Corte riconosce che il giudice del quale è impugnato il provvedimento ed ogni altro giudice difettano di giurisdizione

D’altra parte si dà atto che, pur lamentando parte appellante che il Giudice di Pace abbia “scientemente deciso di omettere l’escussione” dei testi, “affidando il proprio giudizio alla sola allegazione” di parte attrice, anche in questo grado di giudizio non ha insistito nell’escussione dei testi, chiedendo congiuntamente con la controparte all’udienza del 12.04.17 direttamente il rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Si sottolinea in questa sede che a tale preventivo impar è seguita l’attività di smontaggio da parte del sig. CONTRORICORRENTE, attività invece posta in essere dalla ditta COGNOME solo dopo ed a seguito della conclusione del giudizio di

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Pertanto, riteniamo che il giudice abbia errato nel impar rilevare la sopravvenuta carenza di interesse in capo al committente.

In tema di impugnazioni proposte dall'imputato assente, il "mandato ad impugnare" debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, antecedente che la necessità di weblink controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo all'imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che "concluda" il percorso processuale di cognizione.

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ricorso contro le decisioni dei giudici speciali, per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 362) o per violazione di legge: ricordiamo che il limite per i soli motivi di giurisdizione è rimasto esclusivamente per le decisioni del Consiglio di Stato e navigate here della Corte dei Conti

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